L’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro si verifica allorché il dipendente non si presenta nel luogo di svolgimento delle proprie mansioni.
L’assenza, inoltre, è ingiustificata poiché è priva di ragione ovvero di un valido giustificativo.
Questi sono gli aspetti preliminari che contraddistinguono l’illecito disciplinare di assenza ingiustificata.
L’assenza ingiustificata si sostanzia in una forma radicale di inadempimento della prestazione contrattuale, stante la mancata presentazione del dipendente sul luogo di lavoro.
Per la contestazione disciplinare di questo illecito occorre:
La protratta omessa comunicazione delle ragioni della assenza, poi, può rappresentare una aggravante rispetto all’illecito della assenza ingiustificata.
Invece, una tempestiva segnalazione della assenza, per quanto ingiustificata, può di contro configurare una attenuante capace di ridurre la gravità dell’illecito commesso.
Nella assenza ingiustificata, dunque, la gravità dell’illecito è determinata, non solo dal dato oggettivo della sua durata, ma anche dagli ulteriori aspetti di contorno che contraddistinguono l’intera vicenda lavorativa. Così, i pregiudizi subiti dalla organizzazione oppure dalla produzione datoriale possono essere delle aggravanti di cui tenere conto nella irrogazione di sanzioni severe.
Allo stesso modo, iniziative del lavoratore finalizzate a contenere le ricadute della assenza oppure condotte datoriali tendenziose possono depotenziare la complessiva rilevanza disciplinare.
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