La Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società del Consiglio notarile di Milano ha elaborato tre nuove massime, datate 11 aprile 2017, in materia di assemblee speciali di cui all’articolo 2376 Codice civile, le assemblee, ossia, degli appartenenti alla specifica categoria di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, in cui devono essere approvate le deliberazioni che pregiudicano i diritti della categoria interessata.
Nella prima massima, la n. 160, è stato affermato che l’approvazione delle deliberazioni che pregiudichino i diritti di una categoria di azioni, richiesta dall'articolo 2376 del Codice civile, può essere validamente ed efficacemente espressa in sede di assemblea generale.
Non sarebbe, ossia, necessaria la convocazione di un’apposita adunanza dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata se sono presenti, nell'assemblea generale che assume la deliberazione pregiudizievole, tutti i titolari delle azioni della categoria i cui diritti possono essere pregiudicati, analogamente a quanto sarebbe richiesto per un'assemblea totalitaria.
La massima n. 161 si occupa, invece, delle competenze, della disciplina e della verbalizzazione delle assemblee speciali.
Viene, in particolare, affermato che, qualora siano presenti più categorie di azioni, lo statuto può espressamente prevedere i casi in cui è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale ai sensi dell'articolo 2376 citato.
Lo stesso statuto può, quindi:
In detti ultimi casi – precisano i notai milanesi – “l'autonomia statutaria può disciplinare liberamente sia i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea speciale, sia la forma del verbale delle riunioni dell'assemblea speciale, fermo restando che in mancanza di espressa disposizione statutaria trovano applicazione "le disposizioni relative alle assemblee straordinarie", in forza del rinvio contenuto nell'art. 2376, comma 2, c.c.”.
Per finire, la massima n. 162 si occupa del contenuto del rinvio alla disciplina delle assemblee straordinarie ai fini della disciplina delle assemblee speciali.
In particolare, si ritiene che il citato rinvio, operato dal secondo comma dell'articolo 2376 c.c., vada riferito non solo alle disposizioni di legge ma anche alle clausole statutarie che regolano, indistintamente per tutte le assemblee della società, gli aspetti procedurali dell'assemblea (come le modalità di convocazione, la nomina del presidente e del segretario, lo svolgimento dei lavori assembleari, la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, etc.).
Diversamente, se sono presenti clausole statutarie che prevedono, per le sole assemblee straordinarie, il rafforzamento delle maggioranze richieste per la costituzione dell'assemblea e per l'assunzione delle deliberazioni, il rinvio in oggetto va riferito alla sola disciplina legale, salvo il caso in cui “lo statuto renda espressamente applicabili tali clausole anche alle assemblee speciali”.
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