Il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire dell’assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
L’INPS, con messaggio n. 5100 del 16 dicembre 2016 ha chiarito che il D.I. n. 97220 del 23 settembre 2016, ha modificato il Regolamento del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario nella parte relativa alla durata massima dell’assegno straordinario.
In forza della suddetta modifica, per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel biennio 2016-2017 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2017 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2017), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (7 anni).
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