Assegno ordinario per i fondi di solidarietà bilaterali

Pubblicato il 17 dicembre 2015 an image

L’INPS, con circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, ha illustrato la disciplina dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015, quale misura di sostegno al reddito, assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in favore dei lavoratori operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni.

Nello specifico l’Istituto ha illustrato:

Presentazione della domanda

Specifica la circolare che la domanda di assegno ordinario va presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

I suddetti termini sono ordinatori per cui il cui mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma:

La domanda va inoltrata all’Istituto esclusivamente on-line.

Chiarisce l’INPS che in caso di domande presentate oltre il termine finale, ai fini di una corretta rideterminazione delle ore di sospensione e della stima della prestazione, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, utilizzando un apposito modello, le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione tardiva dell’istanza.

Gestione della domanda durante il periodo transitorio

Data l’immediata operatività del D.Lgs. 148/2015, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, l’INPS ha stabilito che, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di pubblicazione della circolare è neutralizzato.

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