L'assegno divorzile va rivisto, laddove si accerti una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi richiesti dall'art. 9 Legge 898/1970.
E' questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 21669 depositata il 23 ottobre 2015, decidendo in ordine al ricorso di una donna, avverso la mancata determinazione, da parte della Corte distrettuale, dell'assegno a carico dell'ex marito; notaio destituito dal proprio incarico.
Con la presente decisione, la Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivata la statuizione di merito, in ordine al difetto dei presupposti per la corresponsione di un ulteriore contributo in favore della ex moglie e dunque, il ridimensionamento del relativo assegno. La donna, infatti, usufruendo della stabile erogazione da parte della Cassa di previdenza del notariato (reversione della pensione dell'ex coniuge destituito), si era già munita di un proprio reddito, mentre il marito, di contro, per effetto della destituzione, si era improvvisamente ed irreversibilmente impoverito.
Ed argomentando la presente decisione, il Collegio ribadisce innanzitutto come è pur vero che l'assegno divorzile si determini previa verifica circa l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, a mantenere il precedente tenore di vita (oltre alla oggettiva impossibilità di procurarseli autonomamente).
Ma è anche vero il ragionamento opposto, cioè in senso negativo, ove si determini a carico del coniuge onerato, una situazione eccezionalmente privativa delle proprie fonti reddituali, con conseguente impossibilità di garantire all'altro il tenore di vita precedentemente tenuto o presumibilmente proseguito in caso di continuazione dell'attività professionale.
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