Assegno divorzile indipendente da quello individuato in separazione

Pubblicato il 12 ottobre 2012 Con la sentenza n. 17370 depositata l’11 ottobre 2012, la Suprema corte di legittimità ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, nell’ambito di un procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avevano ritenuto adeguato, come assegno divorzile in favore della ex moglie, l’importo dell’assegno già individuato in sede di separazione consensuale.

I giudici di Cassazione – in particolare – dopo aver ricordato come, per giurisprudenza consolidata, vi sarebbe una totale autonomia tra i regime economici di separazione e divorzio, tanto che il giudice del divorzio non è vincolato dalla statuizione di separazione, hanno sottolineato come, nella specie, l’importo a carico del ricorrente era da ritenere ancora proporzionato alla situazione di disparità reddituale degli ex coniugi.

“L’assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” – conclude la Corte – ed indice di tale tenore di vita può essere proprio l’attuale disparità reddituale dei coniugi.
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