Con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito al requisito di inattività lavorativa per l’erogazione dell’assegno mensile di invalidità, di cui all’articolo 13 legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 247.
La Corte di Cassazione ha affermato che l’inattività lavorativa non costituisce una mera condizione di erogabilità dell’assegno ma determina un elemento costitutivo del diritto alla prestazione.
Dunque, lo svolgimento di attività lavorativa impedisce la liquidazione dell’assegno, a prescindere dalla misura del reddito ricavato.
Pertanto, a decorrere dal 14 ottobre 2021, il soggetto beneficiario (in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge), riceverà l’assegno mensile solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa.
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