Assegno di incollocabilità 2021: rivalutazione dell’importo mensile

Pubblicato il 29 ottobre 2021

Importo dell’assegno di incollocabilità in stand-by. Infatti, il Decreto n. 173 del 1° settembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato, con decorrenza 1° luglio 2021, in euro 263,37, l’importo dell’assegno mensile di incollocabilità.

L’importo è uguale a quello in vigore dal 1° luglio del 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%). In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’art. 1, co. 287, della L. n. 208/2015, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

A specificarlo è l’INAIL, con la circolare n. 29 del 28 ottobre 2021.

Assegno di incollocabilità 2021, l’importo

Il D.M. n. 173 del 1° settembre 2021 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2021, l’assegno di incollocabilità 2021 è stato rivalutato nella misura di 263,37 euro. Si ricorda che l’importo di tale assegno è rivalutato annualmente dall’INAIL in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo.

Assegno di incollocabilità 2021, cos’è e chi può farne richiesta?

L’assegno di incollocabilità è una prestazione di tipo economica che viene riconosciuta a tutti quei soggetti invalidi, titolari di una rendita INAIL, che hanno subito un infortunio o una malattia professionale, e che si trovino nell’impossibilità di fruire della legge sull’assunzione obbligatoria (L. n. 68/1999).

Esso è rivolto esclusivamente ai soggetti disabili che non abbiano superato il 65esimo anno di età. Inoltre, è necessario che il disabile manifesti:

Assegno di incollocabilità 2021, come fare domanda?

Per ricevere l’assegno di incollocabilità è necessario presentare domanda:

A seguito della ricezione dell’istanza, l’INAIL convoca il richiedente a visita media per verificare la veridicità di quanto asserito nella domanda. Quindi:

Si precisa, infine, che l’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy