Importo dell’assegno di incollocabilità in stand-by. Infatti, il Decreto n. 173 del 1° settembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato, con decorrenza 1° luglio 2021, in euro 263,37, l’importo dell’assegno mensile di incollocabilità.
L’importo è uguale a quello in vigore dal 1° luglio del 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%). In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’art. 1, co. 287, della L. n. 208/2015, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
A specificarlo è l’INAIL, con la circolare n. 29 del 28 ottobre 2021.
Il D.M. n. 173 del 1° settembre 2021 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2021, l’assegno di incollocabilità 2021 è stato rivalutato nella misura di 263,37 euro. Si ricorda che l’importo di tale assegno è rivalutato annualmente dall’INAIL in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo.
L’assegno di incollocabilità è una prestazione di tipo economica che viene riconosciuta a tutti quei soggetti invalidi, titolari di una rendita INAIL, che hanno subito un infortunio o una malattia professionale, e che si trovino nell’impossibilità di fruire della legge sull’assunzione obbligatoria (L. n. 68/1999).
Esso è rivolto esclusivamente ai soggetti disabili che non abbiano superato il 65esimo anno di età. Inoltre, è necessario che il disabile manifesti:
Per ricevere l’assegno di incollocabilità è necessario presentare domanda:
A seguito della ricezione dell’istanza, l’INAIL convoca il richiedente a visita media per verificare la veridicità di quanto asserito nella domanda. Quindi:
Si precisa, infine, che l’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.
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