Assegno di divorzio. Non serve provare l’assoluta inesistenza di lavoro

Pubblicato il 12 maggio 2017

Per il riconoscimento dell’assegno divorzile, non si richiede che sia fornita dall'istante la ben difficile prova dell’inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro. L’assegno in questione ha indubbia natura assistenziale e deve quindi essere disposto in favore della parte che non disponga di redditi sufficienti a condurre un’esistenza libera e dignitosa, pur dovendo essere contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittimi arricchimenti.

Squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi

Sulla scorta di questo principio, respingendo il ricorso di un uomo, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, conferma il riconoscimento di un assegno mensile in favore della ex moglie a seguito di divorzio, sulla base di alcuni dati processuali incontestati. La donna difatti – rilevano gli ermellini - non gode di un impiego fisso e non beneficia, pur essendo assegnataria delle due figlie, nemmeno della casa coniugale, disponendo di un’abitazione messale a disposizione dai suoi genitori. Non risulta inoltre percepire un reddito regolare, mentre la sua titolarità di un quarto dell’immobile di cui per il resto è proprietario l’ex marito – pur essendo stata da quest’ultimo invocata nelle proprie difese – non fa che confermare lo squilibrio patrimoniale esistente tra le parti. La donna, infine, ha anche dichiarato (affermazione non contestata dal marito) di essersi impegnata a svolgere attività lavorativa, essendo stata impiegata presso un call center.

Assegno quale mero contributo al mantenimento

Per cui - conclude la Corte con sentenza n. 11538 dell'11 maggio 2017 – il modesto assegno mensile riconosciuto alla donna già dalla Corte d’appello, del cui versamento è stato onerato il marito (tra l’altro lavoratore dipendente e titolare di una buona entrata fissa), deve intendersi come mero contributo al mantenimento della ex moglie, che le è stato motivatamente riconosciuto tenuto conto delle complessive disponibilità economiche delle parti, in una misura che non appare inadeguata.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti. Ipotesi di accordo dell'8/10/2024

11/10/2024

Avvocati nell'Ufficio legislativo del ministero Giustizia: protocollo d'intesa

11/10/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

11/10/2024

Manovra 2025: nuove risorse dal Cpb, arriva la sanatoria precompilata

11/10/2024

Omissioni o evasioni contributive Inail: come calcolare le sanzioni

11/10/2024

Bonus Natale 100 euro nella tredicesima dei dipendenti

11/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy