Con sentenza n. 14051 depositata il 7 luglio 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto il ricorso di un marito, avverso la statuizione con cui la Corte d'Appello aveva confermato il suo obbligo di versamento – in occasione della separazione dalla moglie - di un assegno di mantenimento pari ad euro 760,00 nei confronti di quest'ultima.
La Cassazione in proposito, nell'accogliere le censure mosse dal ricorrente, ha contestato il ragionamento della Corte territoriale, laddove, nella quantificazione dell'assegno, ha tenuto esclusivamente conto dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (inabile al lavoro per patologia mentale e con un canone di locazione a carico ).
Pur se questo costituisce indubbiamente valido criterio di attribuzione - ha chiarito la Cassazione - non si sarebbe tuttavia dovuto prescindere dalle circostanze e dai redditi dell'obbligato, che percepiva una retribuzione (pari a 900,00 euro) di pochissimo superiore all'importo dell'assegno quantificato, non riuscendo così a far fronte nemmeno alle proprie primarie esigenze di vita.
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