Assegno alla ex moglie. Anche in base alle condizioni del marito

Pubblicato il 08 luglio 2015

Con sentenza n. 14051 depositata il 7 luglio 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto il ricorso di un marito, avverso la statuizione con cui la Corte d'Appello aveva confermato il suo obbligo di versamento – in occasione della separazione dalla moglie - di un assegno di mantenimento pari ad euro 760,00 nei confronti di quest'ultima.

La Cassazione in proposito, nell'accogliere le censure mosse dal ricorrente, ha contestato il ragionamento della Corte territoriale, laddove, nella quantificazione dell'assegno, ha tenuto esclusivamente conto dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (inabile al lavoro per patologia mentale e con un canone di locazione a carico ).

Pur se questo costituisce indubbiamente valido criterio di attribuzione - ha chiarito la Cassazione - non si sarebbe tuttavia dovuto prescindere dalle circostanze e dai redditi dell'obbligato, che percepiva una retribuzione (pari a 900,00 euro) di pochissimo superiore all'importo dell'assegno quantificato, non riuscendo così a far fronte nemmeno alle proprie primarie esigenze di vita.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy