Assegni, ultima girata libera
Pubblicato il 29 aprile 2008
Da domani entrano in vigore le misure del D. Lgs n. 231/07, che di seguito sinteticamente si riportano.
- Sui nuovi assegni bancari, postali, circolari e cambiari
Gli assegni emessi dal 30 aprile 2008, di importo superiore ad € 5.000,00, potranno essere emessi solo con la clausola “non trasferibile”; mentre quelli di importo inferiore potranno essere girati solo indicando sul retro il nome e il codice fiscale di ogni girante, sia esso persona fisica che giuridica. L’emissione di assegni in “forma libera” sarà possibile solo previa richiesta, in forma scritta alla propria banca, di cheque senza la clausola “non trasferibile” e pagando un’imposta di bollo pari ad € 1,5 per ogni assegno. Gli assegni intestati “a me medesimo” o “a me stesso” potranno essere portati all’incasso solo da chi li ha emessi. I “vecchi” carnet di assegni si potranno utilizzare fino al loro esaurimento, liberamente e senza imposta di bollo per importi inferiori ad € 5.000,00, e apponendo la clausola “non trasferibile” per importi di pari valore o di soglia superiore.
- Sui contanti e libretti di deposito e al portatore
Da domani il trasferimento di contanti, libretti di deposito e titoli al portatore sarà possibile solo per importi inferiori ad € 5.000,00 (ad € 2.000,00 per coloro che svolgono attività di money transfer). I libretti al portatore potranno essere aperti solo entro detta soglia limite. Il soggetto che già sia in possesso di uno o più libretti oltre il valore sopraindicato, avrà tempo fino al 30 giugno 2009 per conformarsi a queste misure, provvedendo all’estinzione, al prelievo della somma in eccedenza, ovvero alla trasformazione in nominativo. In caso di cessione del libretto occorrerà comunicare alla banca i dati del cessionario e la data della cessione.
- Sulle sanzioni applicabili
La violazione delle disposizioni sugli assegni comporterà una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito; mentre il libretto non regolarizzato comporterà una sanzione dal 10% al 20% del saldo.
Le banche e le poste avranno 30 giorni di tempo, dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, per trasmettere loro, in via telematica, i dati identificativi dei cittadini (nome e codice fiscale) a cui sono stati rilasciarti o che abbiano incassato assegni non trasferibili (v. provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.4.2008, in attuazione dell’art. 49, comma 11, D.Lgs. 231/07).
Da domani solo banche, poste o istituti di moneta elettronica, cioè che emettono carte di pagamento, fungeranno da intermediari abilitati, in grado di “validare” il transito di contante tra i cittadini.
I controlli sugli obiettivi delle operazioni finanziarie e sull’identità dei clienti saranno più approfonditi: identificazione del cliente e del soggetto per conto del quale eventualmente opera; identificazione della persona nel cui effettivo interesse l’operazione viene effettuata; dichiarazione dello scopo del rapporto che si instaura; monitoraggio quotidiano costante del rapporto, raccogliendo le informazioni necessarie.
I professionisti (notai, avvocati e commercialisti) sono obbligati a segnalare le operazioni che si sospettano di riciclaggio di denaro sporco e da dicembre di piani terroristici (v. D.Lgs. 56/2006 che recepisce la seconda direttiva Ue sull’antireciclaggio).