Assegni fuori soglia, sanzioni Ko

Pubblicato il 28 ottobre 2008
La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie antiriciclaggio del ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso un parere (104584/A dell'8 ottobre scorso) con cui viene affermata l'estensione del principio del favor rei anche ai procedimenti amministrativi, e in particolare alla normativa antiriciclaggio. Ne discende la non punibilità anche per le disposizioni legate al tema di trasferibilità degli assegni bancari. Il principio, che esclude la punibilità per un fatto che secondo la legge posteriore non è più un illecito, ha, secondo i tecnici, valore generale “in quanto rappresenta la modalità di esercizio di un potere sanzionatorio nel quadro della disciplina che regola la successione delle leggi nel tempo”.

Il parere segna un'inversione di tendenza rispetto al principio generale, affermato dalla giurisprudenza, di irretroattività della legge amministrativa più favorevole al reo. Interpretazione ribadita anche di recente dalla Cassazione che, con la sentenza n. 1789 del 28 gennaio 2008, ha sottolineando l'inapplicabilità della disciplina amministrativa posteriore, anche se più favorevole.

Sempre in relazione al principio del favor rei, il Tribunale di Chieti, ufficio del Giudice delle indagini preliminari, con sentenza n. 126 depositata il 13 settembre scorso, ha ritenuto applicabili anche all'archivio unico introdotto dall'art. 5 del dm 141/06 i nuovi termini di registrazione previsti dall'art. 36, comma 3° del dlgs 231/07 con benefici effetti, in particolare, sui professionisti chiamati ad eseguire, nei confronti della propria clientela, incarichi di tipo continuativo.
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