Assegni di malattia e maternità: prescrizione con più garanzie

Pubblicato il 01 aprile 2006

Con il messaggio 9937/2006, l’Inps chiarisce che nelle indennità di maternità e di malattia il procedimento amministrativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In quanto incluse tra le assicurazioni amministrate dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (ex articolo 24 della legge 88/89), si deve applicare il termine di decadenza annuale per la proposizione della domanda (ex articolo 4, comma 1, del Dl 384/92). Contrastando la prassi, l’Inps spiega che l’ultimo comma dell’articolo 97 del regio decreto legge 1827/1935 - che recita: “il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione” – deve ritenersi vigente per i procedimenti amministrativi che riguardano le prestazioni economiche di malattia e maternità. Ne consegue che la presentazione della domanda, o del certificato in caso di malattia, sospende il termine di prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa.

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