Con il messaggio 9937/2006, l’Inps chiarisce che nelle indennità di maternità e di malattia il procedimento amministrativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In quanto incluse tra le assicurazioni amministrate dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (ex articolo 24 della legge 88/89), si deve applicare il termine di decadenza annuale per la proposizione della domanda (ex articolo 4, comma 1, del Dl 384/92). Contrastando la prassi, l’Inps spiega che l’ultimo comma dell’articolo 97 del regio decreto legge 1827/1935 - che recita: “il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione” – deve ritenersi vigente per i procedimenti amministrativi che riguardano le prestazioni economiche di malattia e maternità. Ne consegue che la presentazione della domanda, o del certificato in caso di malattia, sospende il termine di prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".