Va revocata la disposizione di assegnazione della casa familiare all’ex coniuge convivente con la figlia quando questa non ha più interesse a rimanere nella casa assegnata. Lo ha disposto il decreto del tribunale di Catania del 26 febbraio 2010.
I giudici hanno effettuato accertamenti circa l’interesse della prole all’assegnazione della casa verificando che, a seguito delle nuove nozze della madre assegnataria della casa, la figlia ha perduto interesse all’”habitat domestico” in quanto frequenta l’università in una città vicina ed ha partecipato ad un concorso pubblico la cui sede di lavoro è posta lontano dalla città in cui vive. Pertanto essendo l’assegnazione della casa coniugale effettuata nell’interesse dei figli, venuto meno questo vi sono i motivi per revocare quanto disposto in sede di divorzio.
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