Aspi e mini-Aspi oggetto di chiarimenti Inps

Pubblicato il 15 marzo 2013 La circolare Inps n. 36, del 14 marzo 2013, fornisce istruzioni contabili a seguito di quanto disciplinato dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012 che, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, riconosce l'erogazione della indennità di disoccupazione collegata all'Aspi ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali o di solidarietà. In attesa di nuovi indirizzi ministeriali, la circolare richiama le norme regolamentari contenute nel decreto interministeriale n. 46441, del 19 maggio 2009.

Il sostegno riguarda i lavoratori non coperti da cig, con contratti a tempo indeterminato e determinato, nonché i dipendenti di imprese artigiane dell'indotto e gli apprendisti con rapporto di lavoro sospeso. Necessario, per beneficiare della prestazione, essere in possesso di due anni di assicurazione contro la disoccupazione e un anno di contribuzione (contributi Ds e/o Aspi) nel biennio precedente l'inizio del periodo di sospensione.

Sempre in materia di Aspi, l'Istituto – con la circolare n. 37, del 14 marzo 2013 – analizza le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge di stabilità 2013 (la n. 228/2012). Nello specifico si precisa che la durata della prestazione Aspi, per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, è pari ad un massimo di 12 mesi; per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi.

L'indennità di disoccupazione mini-Aspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-Aspi, l'indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni.

PRONTUARIO LAVORO
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