Artigiani e commercianti, sospesi i versamenti dei contributi associativi
Pubblicato il 18 maggio 2020
Gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alla Gestione speciale INPS, in relazione alla prima rata di quest’anno (in scadenza il 18 maggio 2020), possono usufruire:
- della sospensione dei versamenti contributivi;
- della sospensione dei versamenti delle quote associative da destinare al finanziamento delle attività e dei servizi dell’Associazione alla quale aderiscono.
Gli iscritti, per i quali opera la sospensione dal mese di maggio fino alla data del 30 giugno 2020, effettuano il versamento delle quote associative solo alla ripresa degli obblighi contributivi.
A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 2015 del 15 maggio 2020.
Artigiani e commercianti, sospesi i contributi di maggio
L’art. 18 del D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto liquidità”) ha stabilito la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fino alla data del 30 giugno 2020, in relazione alla rata di maggio 2020, esclusivamente:
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020;
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
Artigiani e commercianti, ripresa dei contributi associativi
Nel caso di adesione alla predetta sospensione contributiva, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. In tal caso, verrà rateizzato anche l’importo della quota associativa.
Artigiani e commercianti, modalità di sospensione dei contributi
L’INPS, con la circolare n. 59 del 16 maggio 2020, ha fornito in merito anche le modalità di sospensione dei contributi ai fini Uniemens. In tal caso, l’Istituto Previdenziale provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i seguenti codici di nuova istituzione:
- “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
- “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
- “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.
Gestione separata INPS, sospensione dei contributi
La sospensione contributiva opera anche per:
- i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata INPS;
- aziende agricole assuntrici di manodopera, in relazione ai versamenti relativi ai piani di rateazione concessi;
- i lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
- le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.