Con circolare n. 5 del 5 marzo 2018, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato (San. Arti.) ha comunicato a tutte le Aziende, ai Consulenti del Lavoro ed ai Centri Servizio che, in base ai vigenti Accordi Interconfederali ed ai CCNL sottoscritti dalle categorie delle associazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori CGIL -CISL –UIL, l’importo mensile di 25,00 euro dell’obbligazione alternativa è dovuto per ciascuno dei due strumenti della bilateralità.
Quindi, in caso di mancata adesione alla bilateralità (EBNA) ed alla sanità integrativa (San.Arti.) l’impresa è tenuta ad erogare al lavoratore un importo complessivo di 50,00 euro mensili per le mensilità previste dai CCNL oltre ad assicurare le prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa.
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