Vengono rese indicazioni sui soggetti destinatari dell’Art bonus, il credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e società, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, teatri centri di produzione teatrale e danza (Dl n. 83/2014).
L’analisi prende avvio dalla richiesta inoltrata da un'associazione senza scopo di lucro, che programma annualmente la stagione concertistica dei musicisti iscritti, componenti un’orchestra sinfonica, di poter fruire dell’Art bonus. L’associazione specifica di ricevere liberalità da soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche, per il sostegno dell’attività che svolge; inoltre, non riceve contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti da parte di una Fondazione con cui è convenzionata e non ha mai fatto richiesta di contributi al Fus (Fondo unico dello spettacolo).
Con risposta n. 542 del 2 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ripercorre i tratti del credito in parola. In particolare, si cita la circolare n. 24/2014 che ha precisato come le erogazioni devono essere destinate a:
In materia, è stato acquisito il parere dal competente Ministero della cultura il quale ha sostenuto l’ammissibilità all’Art bonus di tutti i soggetti iscritti al Fus (decreto ministeriale del 27 luglio 2017) a prescindere dall’effettiva percezione dei contributi.
Va data rilevanza, infatti, alla finalità della norma che è quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità, attività di spettacolo.
In conclusione, l'Associazione istante rientra tra i soggetti dello spettacolo che possono avvalersi dell'Art bonus, indipendentemente dall'aver presentato domanda di accesso al Fus.
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