Con sei risposte datate 28 dicembre 2018, ad altrettanti interpelli, l’Agenzia delle Entrate analizza diverse questioni riguardanti il cosiddetto Art-Bonus, ossia quel credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, quale incentivo del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Si ricorda che l’agevolazione in parola è stata disciplinata all’articolo 1 del Dl n. 83 del 31.5.2014 e che l’Agenzia delle Entrate ne ha già analizzato la disciplina applicativa con la circolare n. 24 del 31 luglio 2014.
Di seguito i più recenti chiarimenti interpretativi.
Risposta n.149/2018, “Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali”: gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di Fondazione, hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano dell’agevolazione fiscale dell’Art-Bonus, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni. Al contrario, non sarà possibile fruire del medesimo beneficio nel caso di erogazioni liberali genericamente destinate alla Fondazione per attività concernenti altri progetti o manifestazioni.
Risposta n. 150/2018, “Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus”: l’ammissibilità all’Art-Bonus di eventuali erogazioni liberali destinate al sostegno di organismi operanti nell’ambito dello spettacolo è subordinata all’appartenenza delle loro attività alle categorie di cui alla Legge n. 175 del 2017 (Disposizioni in materia di spettacolo). Pertanto, con riferimento al caso di specie riguardante una associazione attiva nell’organizzazione di attività per musica da concerto, acquisizione e manutenzione di materiale e strumenti musicali, supporto a giovani musicisti, tali attività possono essere ricondotte nell’ambito dell’oggetto dell’Art-Bonus tanto che “potrebbe trattarsi del riconoscimento quale istituzione concertistico-orchestrale”.
Risposta n. 154/2018, “Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus”: il credito d’imposta può essere riconosciuto “esclusivamente” ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017. Sulla base di ciò, se l’Associazione istante non rientra nelle categorie di cui alla Legge n. 175 del 2017, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della stessa non sono ammissibili al beneficio dell’Art-Bonus.
Risposta n. 155/2018, “Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus”: il bene culturale di proprietà dell'azienda speciale di un Comune mantiene la propria qualificazione di "bene culturale pubblico" ai fini dell’Art-Bonus. Tale qualificazione deriva dal fatto che l'azienda speciale - per definizione normativa (art. 114 del TUEL) - si qualifica come ente strumentale dell'Ente locale, dotato di personalità giuridica e risultante totalmente soggetto alla disciplina giuridica, contabile e amministrativa prevista per gli Enti locali.
Risposta n. 156/2018, “Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus”: in merito alle modalità di effettuazione della liberalità, la circolare n. 24/E/2014 chiarisce che le stesse devono basarsi esclusivamente su sistemi di pagamento bancari o postali o altri sistemi di pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Pertanto, l’Art-Bonus non può trovare applicazione qualora l’erogazione liberale venga eseguita non mediante un’elargizione in denaro, ma attraverso una fornitura gratuita di materiale e posa in opera, ovvero consista in un’erogazione in natura.
Risposta n. 160/2018, “Erogazioni liberali che possono fruire dell’Art-Bonus”: l’Art-Bonus si applica, tra l’altro, per erogazioni liberali “per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”. I soggetti destinatari delle erogazioni sono gli istituti e luoghi della cultura individuati cioè i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Nel caso in cui il soggetto interpellante non possa essere considerato istituto della cultura ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le eventuali erogazioni liberali destinate al generico sostegno delle sue attività non sono ammissibili al credito d’imposta in oggetto.
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