Con la sentenza n. 16412 depositata il 25 luglio scorso, le Sezioni unite civili della Cassazione fissano alcuni principi, favorevoli ai contribuenti, in merito alla validità della riscossione. Non essendoci, secondo i giudici, equivalenza tra la cartella esattoriale e l’avviso di mora, di conseguenza l’avviso non proceduto dalla relativa notifica della cartella deve essere considerato nullo. Il contribuente pertanto ha la possibilità di proporre un’azione indifferentemente o verso il concessionario della riscossione oppure nei confronti dell’ente creditore escludendo l’ipotesi di litisconsorzio necessario tra creditore e concessionario, poiché spetta al concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore.
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