La privazione, in violazione di legge, della libertà personale di un soggetto indagato, non può essere ritenuta un fatto di scarsa rilevanza, anche se sotto forma di arresti domiciliari.
Alla luce di detta considerazione, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha rigettato il ricorso di un sostituto procuratore, avverso la sua condanna disciplinare per aver omesso di esercitare il controllo sul termine di durata massima degli arresti domiciliari, cui era sottoposto un indagato. Secondo il capo di incolpazione, in particolare, il magistrato si era avveduto della scadenza del suddetto termine, ma non aveva immediatamente provveduto ad adottare il provvedimento di cessazione di efficacia della misura cautelare, così facendo scontare all'imputato 78 giorni di arresti domiciliari in più del previsto.
Precisa in proposito la Corte Suprema, che la privazione della libertà personale è una delle lesioni più importanti che una persona possa subire e rappresenta in sé un danno che, nella specie, è da considerare ingiusto a causa della violazione della norma che fissa i limiti massimi di misure coercitive.
E risulta priva di fondamento la tesi del magistrato incolpato, secondo cui il disagio subito dall'indagato sarebbe stato relativo, visto che stava scontando la misura degli arresti domiciliari e non della custodia in carcere.
E’ difatti innegabile – concludono le Sezioni Unite n. 7307 del 22 marzo 2017 - che la permanenza in stato di detenzione cautelare sine titulo di un indagato per ben 78 giorni in più, costituisca un danno ingiusto anche in ipotesi di arresti domiciliari. Invero, si tratta pur sempre di una misura cautelare personale, la cui esecuzione comporta una limitazione fisica di libertà dell’indagato; sicché il diverso grado di afflittività della misura in questione, rispetto alla custodia carceraria, non assume certo alcun rilievo ai fini della negligenza assolutamente inscusabile del magistrato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".