L’Inps, con il messaggio n. 15680 dell’8 luglio 2009, alla luce di quanto è stato stabilito in una Conferenza di servizi, comunica che a partire dal 1° gennaio 2009 i contributi di maternità, onere del datore di lavoro, sono uniformati per tutti i fondi pensionistici, quindi anche per quelli gestiti da enti diversi dall’Istituto. Parte così l’armonizzazione prevista dalla legge 335/95, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che si era bloccata per alcuni fondi pensionistici che non hanno trovato la regolamentazione attraverso i decreti previsti dalla citata legge e, pertanto, non avevano potuto applicare la riduzione dei contributi di maternità a carico del datore. Ma ora le aziende che hanno versato la misura non armonizzata potranno recuperare le somme entro il 16 ottobre, ossia con il DM10 di “settembre 09”, utilizzando il codice L921.
Nella stessa Conferenza dei servizi è stato deciso, inoltre, che i periodi di malattia, maternità, congedi parentali e permessi ex lege 104/92, saranno coperti da contribuzione figurativa anche nel caso di lavoratori dipendenti non titolari di posizione assicurativa nel Fpld e indipendentemente dall’ente pensionistico cui sono iscritti.
Gioia Lupoi
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