Da un’analisi dello schema di decreto legislativo che recepisce la terza direttiva sull’antiriciclaggio, approvato venerdì scorso, emerge chiaramente che gli adempimenti per i professionisti restano sostanzialmente gli stessi. Di fatto, quindi, niente semplificazioni auspicate e annunciate. La “verifica della clientela”, prevista dagli articoli 15-18 dello schema, rappresenta un’operazione molto simile all’attuale identificazione, con differenze dettate da valutazioni personali lasciate al professionista stesso. Non appare peraltro agevole gestire il registro della clientela. L’articolo 36 prevede, infatti, l’obbligo di conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Tali informazioni devono essere registrate entro 30 giorni dal compimento dell’operazione, ovvero dall’apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale.
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