Contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) e per ogni relativa decisione, compresa l’archiviazione, è ammesso il ricorso da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati (COA) presso cui il legale è iscritto avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense.
E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili di Cassazione con sentenza n. 16993, depositata il 10 luglio 2017, sentenza che il Consiglio nazionale forense, con nota diffusa sul proprio sito istituzionale, ha posto in evidenza.
Anche la delibera di archiviazione dei CDD – si legge dunque nella nota - costituisce atto suscettibile di autonoma impugnazione da parte dei COA.
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