La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, la quale, non adeguandosi al dettato dell'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, non prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da soggetto estraneo alla società medesima, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.
Conseguentemente, la clausola non produce alcun effetto e la controversia può essere dunque introdotta solo davanti al giudice ordinario.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 22008 depositata il 28 ottobre 2015, accogliendo il ricorso di un soggetto, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva rigettato l'eccezione di nullità della clausola compromissoria stipulata dai soci di una s.n.c., e la conseguente dichiarazione di incompetenza del tribunale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".