Arbitrato non iniziato Impugnazione

Pubblicato il 03 agosto 2016

E’ il principio generale del tempus regit actum e non l’articolo del Codice di procedura civile sui rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria (articolo 819 ter) a trovare applicazione se, in presenza di una clausola arbitrale, il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza, ma nessun procedimento arbitrale sia stato iniziato.

Vale la regola del Tempus regit actum

E il principio generale citato dispone che l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali sia soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta.

Da ciò consegue che l’eventuale sentenza di primo grado vada impugnata con l’appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia stato proposto prima o dopo della data del 2 marzo 2006, ed ossia di entrata in vigore della disposizione innovativa di cui al Decreto legislativo n. 40/2006, che appunto ha introdotto l’articolo 819-ter c.p.c.

Se il procedimento è precedente a questa data, il giudice di legittimità non può esaminare anche le questioni relative alla validità ed efficacia della clausola arbitrale, in quanto la statuizione d’inammissibilità resa dalla corte territoriale assorbe l’esame delle medesime.

E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16058 del 2 agosto 2016 e a cui i giudici del rinvio dovranno attenersi nell’esame della causa a loro rimessa per quanto riguarda l’impugnazione ad una decisione di merito, impugnazione dichiarata inammissibile dalla Corte di secondo grado ai sensi dell’articolo 819 ter del Codice di procedura civile.

La Suprema corte, nella specie, ha cassato la statuizione dinnanzi a lei impugnata con rimessione della causa innanzi alla Corte d’appello, in diversa composizione.

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