Approvata dal ministero del Lavoro la delibera della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (n.12/17/AdD del 29 novembre 2017) riguardante l’introduzione del cumulo dei periodi assicurativi per gli iscritti alla medesima cassa.
Il comunicato inerente l’approvazione è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 105 dell’8 maggio 2018.
Come conseguenza del via libera ministeriale, sarà inserito nel regolamento della Cnpadc il nuovo articolo 37-bis dedicato al “Cumulo dei periodi assicurativi”.
Quindi, agli iscritti è consentito cumulare periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Con il cumulo è possibile sommare gratuitamente tutti e per intero i periodi assicurativi, non coincidenti, maturati presso altre gestioni, e così raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto ad un’unica pensione.
In base alla convenzione tra Inps e Adepp, gli assegni di pensione in cumulo saranno calcolati con il metodo totalmente contributivo, tranne nel caso in cui si raggiungano i requisiti minimi previsti anche senza l'utilizzo del cumulo contributivo, ossia senza l'aggiunta di versamenti di altre casse.
Con la richiesta di cumulo non è più possibile richiedere la restituzione una tantum dei contributi versati.
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