La nota del 4 maggio 2006, prot. 3883, emanata dal ministero del Lavoro, risponde all’istanza d’interpello dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Udine, affermando che il contratto di apprendistato può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato anche prima che termini il periodo di formazione previsto dal Ccnl. Dal momento della trasformazione, alle aziende spetterà ancora in anno di agevolazioni contributive fissate dall’articolo 21, comma 6, della legge 56/87, che, con una finalità occupazionale, stabilisce che “i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. materia di previdenza e assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato”.
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