Apprendistato, ultime novità sulle agevolazioni contributive

Pubblicato il 06 luglio 2017

Con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, l’Inps ha fornito dettagliate spiegazioni in merito alla possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante i lavoratori in mobilità e i soggetti in stato di disoccupazione, chiarendo l’importo dello sgravio contributivo di cui può beneficiare il datore di lavoro ed alcuni aspetti procedurali.

 

Riferimento legislativo

L’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015) prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori percettori dell’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, beneficiando di un regime contributivo di favore.

In generale, come speficificato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2015, l’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riservato ai giovani lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Più in dettaglio, il nostro ordinamento disciplina tre tipologie di apprendistato:

Focalizzando l’attenzione sull’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015, esso può essere stipulato per il conseguimento di una qualificazione professionale, con i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Inoltre, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 (G.U. n. 257 del 4 novembre 2005), il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Ulteriormente, come anticipato, può essere stipulato per le stesse finalità anche con soggetti che percepiscono indennità a sostegno del reddito (in questo caso, senza limiti di età, ottenendo anche gli sgravi fiscali collegati all’assunzione).

Posto che un contratto di apprendistato “standard” abbia come finalità principale quella di accompagnare il giovane lavoratore nel processo di apprendimento di un nuovo mestiere o di una nuova professione, nel caso del lavoratore percettore di una indennità di disoccupazione o di mobilità, l’obiettivo del contratto sarà più orientato verso una qualificazione o riqualificazione professionale, al fine di far acquisire al soggetto ulteriori competenze – anche più specializzate - richieste in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

 

NB: elemento necessario del contratto di apprendistato è il piano formativo, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal CCNL applicato al settore.

Nel caso dell’apprendistato professionalizzante stipulato con un soggetto disoccupato o percettore di una indennità di mobilità, il piano formativo dovrà essere incentrato sulla riqualificazione professionale del soggetto interessato o, eventualmente, sull’ottenimento di una nuova qualificazione, tenendo conto del background professionale e del know how già in possesso dall’interessato.

 

Vantaggi per l’azienda che assume in apprendistato professionalizzante un disoccupato over 29

A seguito della modifica intercorsa con il D.Lgs. n. 81/2015 sopra richiamato, i vantaggi che spettano ai datori di lavoro che assumono un disoccupato con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, al fine di promuovere e favorire la sua qualificazione o riqualificazione professionale (sul tema, ed in specifico se sia possibile contemplare nell’ambito della detta categoria anche i soggetti disoccupati che percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione, si sofferma anche un interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il n. 19 del 20 maggio 2016) segnatamente sono:

  1. bonus contributivi: i vantaggi contributivi – come si avrà modo di vedere nel prosieguo dell’approfondimento - sono maggiori rispetto a quelli previsti per l'esonero contributivo collegato all’apprendistato professionalizzante standard. A differenza di questo però, nel caso dell’apprendistato, per i percettori di sostegno al reddito non si applicherà l'ulteriore esonero contributivo di 12 mesi in ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato;

  1. vantaggi salariali: vista la possibilità di inquadrare il nuovo assunto al di sotto dell’inquadramento previsto dalla legge, per tutto il periodo formativo, il costo del personale è deducibile dalla base IRAP. Gli apprendisti, inoltre, sono esclusi dalla base di calcolo per l'applicazione delle disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, che richiedono limiti numerici (es: assunzione disabili);

  2. possibilità di recesso anticipato dal contratto: per i datori di lavoro che assumono un disoccupato over 29 in apprendistato professionalizzante, è prevista la possibilità, in deroga alla norma contenuta nell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, per entrambe le parti, di recedere dal rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo di formazione, sostituendo il preavviso con la relativa indennità contrattuale ovvero facendo proseguire l'attività lavorativa, per tutto il periodo di preavviso.

 

I chiarimenti del messaggio Inps n. 2243/2017

Giungendo all’analisi del messaggio Inps n. 2243 del 31 maggio 2017, in tema di apprendistato professionalizzante per lavoratori in mobilità o disoccupati over 29, è stato specificato l’importo dello sgravio contributivo a carico del datore di lavoro e sono stati sciolti alcuni dubbi di tipo procedurale, chiarendo subito che non sussistono limiti di età per l’assunzione di tali categorie mediante questa tipologia contrattuale.

Come si vedrà, l’importo dello sgravio contributivo applicato per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di disoccupati e lavoratori in mobilità è determinato in misura differente per le due categorie.

 

Le regole per assumere in apprendistato professionalizzante i lavoratori in mobilità

Come specificato nel messaggio Inps, nonostante l’abolizione delle liste di mobilità resta la possibilità per i datori di lavoro di assumere i lavoratori ancora percettori della relativa indennità nel 2017, con contratto di apprendistato professionalizzante, beneficiando dello sgravio sui contributi dovuti.

Nel dettaglio, per tale tipologia di lavoratori, lo sgravio contributivo applicato a partire dal 1° gennaio 2017 prevede una riduzione dell’aliquota da versare per i primi 18 mesi di assunzione.

Di seguito, il regime contributivo.

1. L’aliquota complessiva dovuta per l’assunzione di lavoratori percettori di mobilità sarà pari al 15,84%, di cui:

2. A partire dal 19° mese, ovvero al termine del periodo di fruizione del bonus, sarà dovuta la contribuzione piena da parte del datore di lavoro mentre per il lavoratore resta fissa l’aliquota del 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato professionalizzante.

 

NB: oltre al bonus contributivo, il datore di lavoro che assume lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato professionalizzante può beneficiare anche delle agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati a tempo indeterminato, calcolate nella misura del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

 

Le regole per assumere in apprendistato professionalizzante i disoccupati

Il messaggio Inps chiarisce che le agevolazioni per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante si applicano - per il 2017 - ai lavoratori percettori delle seguenti indennità di disoccupazione:

L’Inps specifica che il bonus assunzione si applica in questo caso anche ai lavoratori che hanno presentato domanda di disoccupazione e che ancora non risultano percettori dell’indennità al momento dell’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.

Guardando al regime contributivo, in caso di assunzione di disoccupati con contratto di apprendistato senza limiti d’età, si applica l’aliquota ordinaria dei contratti di apprendistato ovvero:

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali e così anche quella a carico del lavoratore.

 

NB: i datori di lavoro che assumono lavoratori percettori di indennità di disoccupazione con contratto di apprendistato professionalizzante non hanno diritto ad ulteriori incentivi economici, a differenza di quanto invece previsto in caso di assunzione di lavoratori percettori di mobilità.

 

Comunicazione di assunzione

Nel messaggio Inps si chiarisce che ai fini di beneficiare dello sgravio contributivo resta in capo al datore di lavoro la comunicazione dell’avvenuta assunzione.

Viene, altresì, comunicato che al fine di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro intenzionati a procedere con le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, ovvero di trattamenti di disoccupazione, l’Inps sta progettando l’automazione delle istanze attraverso lo sviluppo di un’apposita procedura telematica.

Tuttavia, in attesa di tale procedura, i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni di apprendisti - senza limiti di età - che percepiscono l’indennità di mobilità, sono tenuti a trasmettere, attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi secondo il format di cui all’allegato 1 del messaggio.

Viceversa, i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, trasmetteranno la relativa comunicazione redatta sulla base del format di cui all’allegato 2 del messaggio.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello del 20 maggio 2016, n. 19

Messaggio Inps del 31 maggio 2017, n. 2243

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy