Con circolare n. 108 del 14 novembre 2018 l’INPS, allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, ha riepilogato l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato nella prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni per promuovere l’utilizzo delle predette forme contrattuali.
Nello specifico la circolare, dopo aver riepilogato la disciplina generale del contratto di apprendistato, si sofferma sulle tre tipologie diverse di:
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
apprendistato professionalizzante;
apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Particolare attenzione viene posta alle assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria e di un trattamento di disoccupazione.
Si passa, poi, alla tutela previdenziale ed assistenziale ed alla misura della contribuzione con specifico riferimento a:
determinazione della base imponibile;
misura della contribuzione a carico del datore di lavoro;
misura della contribuzione a carico dell’apprendista;
con attenzione alle specificità della contribuzione:
per il contratto di apprendistato professionalizzante;
nel caso di assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria ovvero di un trattamento di disoccupazione;
per il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Ricorda l’INPS che gli incentivi per l’assunzione di apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, inizialmente introdotti in via sperimentale dal 2015, sono stati stabilizzati dalla legge di bilancio 2018 nei limiti dell’importo massimo anno per anno stanziato a copertura della spesa.
Quindi, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato, pari all’11,61%.
Nel corso dei dodici mesi successivi alla prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato continua, invece, a beneficiare della misura ridotta l’aliquota contributiva a carico del dipendente.
Inoltre, a parziale correzione di quanto specificato nel suo messaggio n. 2499/2017, l’Istituto ha precisato che, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello a far tempo dal 24 settembre 2015 da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva datoriale va calcolata, per i primi due anni, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006, mentre, a partire dal terzo anno, è ridotta al 5%, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 150/2015.
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