In data 19 luglio 2016, Confservizi, CGIL, CISL e UIL, hanno siglato l’Accordo Interconfederale sull’apprendistato di primo e terzo livello.
Con tale accordo le parti hanno disciplinato gli aspetti retributivi e normativi demandati alla contrattazione collettiva di livello interconfederale o nazionale relativamente alle suddette tipologie di apprendistato.
Con nota illustrativa prot. n. 45 dell’1 settembre 2016, Confservizi ha illustrato i punti principali dell’Accordo evidenziando che lo stesso ha carattere cedevole rispetto ai vari CCNL, ai quali spetterà individuare disposizioni specifiche di settore.
Per gli aspetti di carattere lavoristico non disciplinati direttamente dall’Accordo, è prevista la possibilità di fare riferimento, in via suppletiva e nelle more di una specifica regolamentazione da parte dei singoli CCNL, a quanto stabilito da questi ultimi per l’apprendistato professionalizzante.
Nel piano formativo individuale, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento sono incluse tra i contenuti da svolgere nelle ore di formazione a carico dell’azienda.
Inoltre, la nota di Confservizi evidenzia che l’Accordo rimette alle parti del contratto individuale la facoltà di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria della prestazione lavorativa di durata superiore a 30 giorni.
L’Accordo disciplina, infine, l’inquadramento e la retribuzione per:
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