Applicabilità di regole corrispondenti nei rapporti tra arbitrato e processo
Pubblicato il 20 luglio 2013
Con sentenza pronunciata il 19 luglio 2013,
la n. 223, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819-ter, secondo comma, del Codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del Codice medesimo.
La relativa questione era stata sollevata nel corso di un arbitrato e con riferimento agli articoli 3, 24 e 11 della Costituzione. Secondo l'organo rimettente, in particolare, l'articolo censurato costituiva una violazione del diritto di difesa delle parti e dei principi del giusto processo, determinando, in caso di pronuncia di diniego della competenza del giudice ordinario adito in favore dell'arbitro, “
l'impossibilità, nel giudizio arbitrale successivamente instaurato, di far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, proposta davanti al giudice ordinario”.