Appello su divorzio, termine di notifica non perentorio
Pubblicato il 27 dicembre 2014
Il
termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, nel
procedimento di appello avverso le sentenze di
divorzio,
non ha carattere
perentorio.
Di conseguenza, la sua
inosservanza non comporta la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ma impone piuttosto, laddove l’appellato non si sia costituito, la
fissazione di un nuovo termine avente questa volta carattere perentorio.
L’
eventuale costituzione dell’appellato assume invece
efficacia sanante del vizio di omessa o inesistente notifica.
Ciò è quanto ha disposto la Corte di cassazione con sentenza n.
21111 depositata il 07 ottobre 2014, accogliendo il ricorso avverso una pronuncia della Corte d’Appello, con cui era stata dichiarata l’improcedibilità dell’impugnazione, per mancato rispetto del termine di notificazione.