Appalto illecitamente ottenuto. Sequestro solo del profitto direttamente derivato dall’illecito

Pubblicato il 06 novembre 2012 Pronunciandosi con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal Gip di Pistoia nell’ambito di un procedimento penale instaurato in presenza di un contratto di appalto asseritamente ottenuto con la corruzione di pubblici funzionari, la Corte di cassazione – sentenza n. 42530 del 5 novembre 2012 – ha ricordato come la nozione del profitto confiscabile al corruttore non vada identificata con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la pubblica amministrazione, “dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall’illecito penale dal corrispettivo conseguito per l’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell’illecità della causa remota”.

Ne consegue – si legge nel testo della sentenza – che il profitto che la parte privata ha conseguito dall’appalto illecitamente ottenuto, non può globalmente omologarsi all’intero valore del rapporto sinallagmatico in tal modo istaurato con l’amministrazione, dovendosi scindere il profitto confiscabile – quale direttamente derivato dall’illecito penale – dal profitto determinato dal corrispettivo di una effettiva e corretta erogazione di prestazioni comunque svolte in favore della stessa pubblica amministrazione, “prestazioni che non possono considerarsi, di per sé stesse e per immediato automatismo traslativo, colorate di illiceità per derivazione dalla causa remota”.
 
In definitiva, non si può includere, nella nozione di profitto, qualunque ricavo conseguito per effetto della stipula di un contratto di appalto illecitamente ottenuto nell’ambito di una relazione corruttiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy