Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2254 del 21 aprile 2010, ha affermato essere operante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la Pa valuta l’aggiudicazione ad una ATI e dispone la revoca del provvedimento di aggiudicazione determinando un diverso esito della gara con conseguente assegnazione dell’appalto ad altro soggetto.
Anche se la revoca attiene al fatto che “dopo la consegna dei lavori l’aggiudicatario aveva avanzato una serie di contestazioni sul progetto, tali da far ritenere al Comune appaltante la sussistenza di una causa ostativa alla formalizzazione del rapporto contrattuale, rilevando peraltro l’incompatibilità dei rilievi mossi con l’accettazione del progetto in sede di partecipazione alla gara”, l’amministrazione ha però rimesso in discussione la fase della scelta del contraente da effettuare prima della stipula del contratto.
Pertanto non si può parlare né di recesso né di risoluzione di un contratto, in quanto questo non è ancora sorto; si tratta, invece, di esercizio del potere di autotutela sul provvedimento di aggiudicazione. E come ha statuito la Corte di cassazione, è compito dei giudici amministrativi pronunciarsi sui comportamenti e sugli atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti.
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