La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), con sentenza emessa il 22 ottobre 2024 nella causa C-652/22, ha esaminato il diritto degli operatori economici di paesi terzi, come la Turchia, di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici all'interno dell'Unione Europea.
Il caso esaminato dai giudici europei riguardava una gara d'appalto indetta da un ente aggiudicatore croato per la costruzione di un'infrastruttura ferroviaria che avrebbe collegato due città in Croazia.
Una società con sede in Turchia aveva contestato la legittimità della decisione di assegnare l'appalto a un altro offerente. In risposta a questa contestazione, il giudice nazionale croato ha chiesto al CGUE di chiarire in quali circostanze, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, gli enti aggiudicatori possono, in base alla direttiva sugli appalti pubblici, richiedere agli offerenti di modificare o chiarire la loro offerta iniziale.
La Corte di Giustizia ha dichiarato irricevibile la domanda presentata, sottolineando che l'Unione Europea è vincolata da accordi internazionali con alcuni paesi terzi.
Tra questi, l'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) garantisce reciprocità e parità di trattamento nell'accesso agli appalti pubblici.
In base a questi accordi, gli enti aggiudicatori degli Stati membri dell'Unione sono tenuti a concedere agli operatori economici dei paesi terzi, che sono parti di tali accordi, lo stesso trattamento favorevole riservato agli operatori dell'Unione Europea.
Pertanto, gli operatori economici dei paesi terzi, che aderiscono a tali accordi, possono avvalersi delle disposizioni della direttiva europea sugli appalti pubblici.
Possibilità di chiarimenti o modifiche alle offerte
La CGUE ha inoltre chiarito che, secondo la direttiva europea applicabile, gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di richiedere agli offerenti di correggere o chiarire la loro offerta iniziale, a condizione che tale richiesta venga formulata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e sia conforme alle disposizioni della normativa sugli appalti pubblici.
La Corte Ue, per contro, ha precisato che, in assenza di un accordo internazionale tra l'Unione Europea e un paese terzo, gli operatori economici di conto paese non possono rivendicare lo stesso trattamento degli operatori provenienti dagli Stati membri o dai paesi terzi con accordi in materia di appalti pubblici.
Pertanto, gli operatori economici di paesi terzi, privi di tali accordi, non possono invocare le disposizioni della direttiva europea sugli appalti pubblici né per partecipare a gare d'appalto né per contestare decisioni di aggiudicazione.
La CGUE ha sottolineato che la gestione dell'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori di paesi terzi rientra nella competenza esclusiva dell'Unione Europea. Questo implica che gli Stati membri non possono adottare leggi nazionali o norme autonome in materia.
Qualora un operatore economico di un paese terzo decida di impugnare una procedura di appalto, la controversia può essere risolta solo in base al diritto nazionale, poiché le norme dell'Unione non sono applicabili in questi casi.
Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione della Corte |
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Una società turca ha contestato l'assegnazione di un appalto pubblico in Croazia, chiedendo chiarimenti sulle modifiche possibili alle offerte dopo la scadenza dei termini. | Se gli operatori economici di paesi terzi senza accordi internazionali con l'UE possano partecipare a gare d'appalto o contestare decisioni degli enti aggiudicatori. | La Corte ha stabilito che, in assenza di un accordo internazionale, gli operatori economici di paesi terzi non possono rivendicare la parità di trattamento né avvalersi delle disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici dell'UE. |
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