L’operatore economico partecipante alla gara d’appalto – a pena di esclusione - è tenuto a segnalare alla stazione appaltante, l’eventuale precedente esclusione da analoga gara presso altra stazione, motivata dall’insussistenza del requisito della regolarità fiscale, allo scopo di consentire all’Amministrazione di valutare se quell’estromissione sia rivelatrice di una delle ipotesi contemplate all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, integranti il grave illecito professionale. E questo a prescindere dal fatto che al momento sussista, in capo alla ditta, il requisito della regolarità fiscale.
A stabilirlo, il Tar per la Campania, sezione ottava, con sentenza n. 4532 del 27 settembre 2017, respingendo il ricorso di una società, avverso la propria esclusione dalla gara d’appalto indetta dal Comune, per il servizio di refezione scolastica nelle scuole d’infanzia.
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