La Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale concernente l'interpretazione di diverse norme unionali, comprese le previsioni del regolamento n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.
La domanda era stata sollevata nell’ambito di una controversia tra ANAS Spa e il ministero dei Trasporti italiano, in merito alla legittimità del provvedimento con cui quest’ultimo aveva disposto il recupero delle somme erogate alla società in esecuzione di un programma operativo comprendente un appalto ai fini della realizzazione di lavori stradali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
L’ANAS, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, aveva bandito una procedura di gara ristretta, annunciando che l’appalto sarebbe stato aggiudicato in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L'appalto era stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese che aveva provveduto ad ultimare le opere e a riaprire la strada al traffico.
Il ministero dei Trasporti, venuto a conoscenza di un’indagine penale che aveva fatto emergere un potenziale sistema corruttivo riguardante alcuni funzionari della società, aveva ordinato il recupero delle somme erogate, dichiarando altresì non dovuto il residuo non ancora versato.
Secondo il dicastero, l’aggiudicazione dell’appalto doveva considerarsi viziata da un’irregolarità con carattere di frode, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento sopra indicato.
Il Tar per il Lazio, al quale la società si era rivolta per chiedere l'annullamento della decisione, aveva sospeso il procedimento e rimesso alla Corte Ue alcune questioni pregiudiziali.
Aveva chiesto, in particolare, se secondo le norme europee eventuali condotte "astrattamente idonee a favorire un operatore economico" potessero rientrare nella nozione di irregolarità o di frode e costituire, pertanto, base giuridica per la revoca del contributo, anche in assenza di piena prova del loro compimento o del fatto che fossero state determinanti nella scelta del beneficiario.
Ebbene, secondo i giudici europei - sentenza depositata l'8 giugno 2023, causa C-545/21 - non è possibile escludere che comportamenti come quelli messi in evidenza possano avere un’incidenza sul bilancio del fondo strutturale dell’Unione europea.
Anche delle condotte qualificabili come atti di corruzione, messe in atto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, possono, per loro stessa natura, influire sull’aggiudicazione medesima.
Da qui la conclusione che nella nozione di irregolarità vanno ricomprese condotte qualificabili come atti di corruzione praticati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico con oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale Ue e per i quali è iniziato un procedimento amministrativo o giudiziario, "anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una reale incidenza sulla procedura di selezione dell’offerente e non è stato accertato alcun danno effettivo al bilancio dell’Unione".
In ogni caso, nelle ipotesi di irregolarità, il regolamento richiamato impone, agli Stati membri, di procedere a una valutazione caso per caso, al fine di determinare la rettifica finanziaria applicabile.
Il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate nonché della loro incidenza finanziaria sul fondo interessato.
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