L’art. 50, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione), ha disciplinato le clausole sociali ovvero quelle clausole che dovrebbero garantire la continuità occupazionale dei lavoratori i quali, in caso di cambio di appalto, dovrebbero passare alle dipendenze del nuovo appaltatore.
Tali clausole non sono però obbligatorie.
Infatti, il Legislatore ha previsto che, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Per il nuovo Codice, i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto.
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