Aperture basse e strette Non sono vedute

Pubblicato il 21 aprile 2017

Non possono essere considerate come vedute, le aperture sul muro che, date le dimensioni e la collocazione ad un’altezza dal pavimento inferiore alla corporatura media di un uomo, non consentono comodamente di affacciarsi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo le ragioni della proprietaria di un appartamento, secondo cui il vicino aveva arbitrariamente innalzato il livello della propria corte, così andando ad ostruire le proprie vedute.

La ricorrente, in particolare, si opponeva alla pronuncia d’appello, secondo cui le aperture in questione non potevano costituire vedute ai sensi dell’art. 900 c.c., in ragione della loro dimensione ed allocazione ad un’altezza inferiore rispetto alla statura media di un uomo. Perché potessero considerarsi vedute, secondo i giudici territoriali, era in altre parole necessario che le finestre consentissero di affacciarsi, nel senso di sporgersi con il corpo; attività nella specie quanto meno incomoda.

Tesi altresì confermata dalla Corte Suprema, per la quale deve ritenersi per acquisito che il concetto di non comodità derivi non soltanto dalla necessità di avvalersi di supporti strumentali per affacciarsi - e guardare liberamente in avanti, in basso, lateralmente – ma anche dalla difficoltà intrinseca di far luogo a tale attività, senza assumere, ossia, posture innaturali e difficoltose, se non addirittura rischiose.

Affaccio palesemente scomodo ed inusuale

Ora nella specie, appare di tutta evidenza che un uomo, pur di bassa statura, per affacciarsi da un’apertura posta a 110 cm dal suolo, debba prendere una posizione platealmente e scomodamente curva, sì da non consentirgli una qualche visione diretta senza che l’affaccio sia palesemente inusuale e scomodo. A ciò si aggiunga poi l’angustia dell’apertura, che, addirittura, in uno dei due casi consentirebbe appena di introdurre la testa. Per tutto ciò – conclude la Corte con sentenza n. 9994 del 20 aprile 2017 – va rigettata la domanda della ricorrente che lamenta la chiusura delle proprie vedute, non potendo le finestre in questione, per le descritte caratteristiche, qualificarsi come tali.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy