Anzianità contributiva avvocati. Pesano anche gli anni di contribuzione non integrale
Pubblicato il 03 dicembre 2013
Secondo i giudici di Cassazione –
sentenza n. 26962 del 2 dicembre 2013 - nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa; la relativa normativa, infatti, prevede solo il pagamento di somme aggiuntive.
Ne consegue che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono, comunque, a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.