Nella sentenza n. 16186 del 18 maggio 2006 di cassazione afferma che costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di effettuare, ove richiesto dal lavoratore, le trattenute a favore delle associazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda. Il chiarimento della Corte poggia sul fatto che il referendum abrogativo del secondo comma, dell’articolo 26, comma 2, dello Statuto dei lavoratori, ed il consecutivo Dpr 313/95, non hanno prodotto il divieto di riscossione di quote associative sindacali tramite trattenute dei contributi sindacali sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, ma ne è venuto meno solo il relativo obbligo. Infine, si stabilisce che è a carico del datore l’onere di dimostrare l’eventuale eccessiva gravosità della prestazione in rapporto alla sua organizzazione aziendale, che tuttavia può giustificare solo l’inadempimento del debitore ceduto e non incide sulla validità ed efficacia del contratto di cessione del credito.
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