Antisindacale il rifiuto di trattenere la quota

Pubblicato il 04 settembre 2006

Nella sentenza n. 16186 del 18 maggio 2006 di cassazione afferma che costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di effettuare, ove richiesto dal lavoratore, le trattenute a favore delle associazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda. Il chiarimento della Corte poggia sul fatto che il referendum abrogativo del secondo comma, dell’articolo 26, comma 2, dello Statuto dei lavoratori, ed il consecutivo Dpr 313/95, non hanno prodotto il divieto di riscossione di quote associative sindacali tramite trattenute dei contributi sindacali sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, ma ne è venuto meno solo il relativo obbligo. Infine, si stabilisce che è a carico del datore l’onere di dimostrare l’eventuale eccessiva gravosità della prestazione in rapporto alla sua organizzazione aziendale, che tuttavia può giustificare solo l’inadempimento del debitore ceduto e non incide sulla validità ed efficacia del contratto di cessione del credito.   

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2025: guida alle novità di lavoro e pensioni

22/12/2024

Settore moda: ampliata la platea delle imprese con sostegno al reddito

20/12/2024

Portale Inps per il libretto famiglia: novità in arrivo

20/12/2024

Errori evidenti nella dichiarazione doganale? Niente confisca amministrativa

20/12/2024

Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento: cosa cambia nel 2025

20/12/2024

Garanzie rappresentanti fiscali Iva, decreto in Gazzetta

20/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy