Antiriciclaggio, studi associati esonerati dall’invio della Pec
Pubblicato il 25 novembre 2014
Il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha emanato un nuovo pronto ordini, il n.
276/2014 del 3 novembre 2014, con il quale offre alcune precisazioni inerenti la normativa antiriciclaggio e l’esonero dell’obbligo della Pec.
Il quesito di partenza riguardava le modalità di comunicazione dell’indirizzo Pec da parte degli studi associati.
Il Cndcec ricorda come con precedente informativa n.
20/2014 del 16 ottobre scorso era stato già affrontato il tema ed era stato specificato che i
destinatari dell’obbligo di comunicazione dell’indirizzo Pec ai fini antiriciclaggio fossero i soli
professionisti iscritti all’Albo (sezioni A e B), mentre lo studio associato non è destinatario in via autonoma degli obblighi antiriciclaggio.
Il fatto che lo stesso UIC, nel 2006, avesse previsto che in uno studio associato si potesse istituire un solo archivio ai fini antiriciclaggio, stava a significare che anche in quel caso l’identificazione dello studio potesse essere ricondotta al singolo professionista che, in quanto destinatario dell’obbligo, l’ha effettuata.
Alla luce di quanto detto, il pronto ordini 276/2014 conclude, quindi, asserendo che l’i
nvio della Pec da parte dello studio associato costituisce un adempimento volontario e comunque non dovuto ai sensi di legge.