E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 la V direttiva antiriciclaggio, finalizzata ad un’ulteriore stretta verso la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio), modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), che è stata recepita in Italia del Dlgs n. 231/2007.
La nuova direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione ufficiale.
Per quanto riguarda il suo recepimento, all’articolo 4 della stessa si legge che “gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 gennaio 2020”.
La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendovi anche:
i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali;
i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
i galleristi;
i gestori di case d’asta e gli antiquari, chiamati ad operare una collaborazione proattiva.
Da questo punto di vista, si deve sottolineare che l’Italia aveva già fatto un passo in avanti verso l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati. Il Dlgs n. 90 /2017, infatti, aveva già anticipato l’orientamento del legislatore comunitario, inserendo tra i soggetti tenuti al rispetto delle regole antiriciclaggio “i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”.
Ora, a livello europeo, è stato compiuto un ulteriore progresso: tra i soggetti obbligati vi sono anche le persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’aste, nel caso in cui il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10mila euro.
Tra le altre novità della V direttiva antiriciclaggio, l’estensione degli obblighi anche per le cosiddette “Criptovalute”.
La V direttiva estende ai prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (per esempio monete e banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, che non sono soggetti all’obbligo della UE di individuare le attività sospette, particolari obblighi antiriciclaggio.
Al fine di evitare che i gruppi terroristici possano trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme, è stato ampliato l’ambito di applicazione della IV direttiva (UE) includendo i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
In tal modo, le autorità competenti avranno la possibilità di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, anche l’uso delle valute virtuali.
Anche se le carte prepagate sono un valido aiuto per l’inclusione sociale e finanziaria, molto spesso l’uso di carte prepagate anonime può facilmente contribuire al finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici.
Per tale motivo, si è ritenuto indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela di cui alla direttiva (UE) 2015/849.
Così, con il nuovo documento europeo sono state sensibilmente ridotte le soglie preesistenti per l’uso delle carte prepagate senza l’obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela, passando dagli attuali 250 a 150 euro.
Relativamente alla figura del titolare effettivo (persona fisica o persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente), le vecchie norme prevedevano che nel caso in cui non è possibile individuare il titolare effettivo, lo stesso coincide con la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione della società.
Sul punto, la nuova direttiva prevede (alla lettera b dell’art. 13, che è stato aggiunto al testo previgente) che qualora il titolare effettivo individuato sia un “dirigente di alto livello”, i soggetti obbligati devono adottare “misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l’identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica”.
Infine, la V direttiva antiriciclaggio prevede anche l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini sul presupposto che tale accesso possa contribuire a combattere l’uso improprio di società o altri soggetti giuridici per riciclare denaro o finanziare il terrorismo.
Sul tema dell’antiriciclaggio si incentra anche il quinto numero della informativa periodica “Attività Internazionale” del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.
La pubblicazione online della nuova informativa periodica ha consentito alla categoria professionale di fare il punto sulle novità legislative e sulle nuove proposte in materia di antiriciclaggio e corruzione sulle quali si è focalizzata l’attenzione di tutte le Istituzioni europee, dopo l’adozione della V direttiva e delle nuove misure volte a contrastare i flussi di contanti.
Nell’informativa sono stati presentati anche i dati comparati relativi alla attuazione della IV direttiva nei diversi Stati membri, raccolti dalla CFE-Tax Advisers Europe, mediante un sondaggio che si è svolto all’inizio del 2018.
Il questionario ha raccolto i dati sullo status di implementazione della IV Direttiva nei singoli ordinamenti giuridici, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
la valutazione del rischio a livello nazionale;
i registri della titolarità effettiva;
i singoli obblighi di vigilanza;
il regime di controllo nazionale;
le problematiche riscontrate relativamente all’identificazione dei rischi e alla conformità in generale.
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