Antiriciclaggio mai autocertificato

Pubblicato il 12 febbraio 2009

Con circolare n. 9/09, Assosim (Associazione italiana intermerdiari mobiliari) ha diffuso le risposte fornitegli dal ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia sulla portata degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/2007. In particolare, Assosim aveva chiesto dei chiarimenti sull'obbligo di adeguata verifica della clientela (articolo 18 del decreto 231): sul punto il dicastero ha bocciato la prassi di acquisire una dichiarazione rilasciata dal cliente attestante la provenienza lecita delle disponibilità oggetto dell'operazione o della prestazione professionale (autodichiarazione), in quanto sarebbe non coerente con lo spirito della normativa ed inefficace provenendo da soggetto interessato. Alla Banca d'Italia era stato invece posto il quesito sui criteri per individuare le operazioni collegate soggette a registrazione. La Banca d'Italia, dopo aver precisato che non è previsto un arco temporale di riferimento, ha solo riferito che i parametri di connessione sono alternativi e concorrenti. Sul concetto di unitarietà dell'operazione, a base della individuazione dell'operazione frazionata, la Banca d'Italia ha poi rinviato all'intermediario la relativa valutazione; per le operazioni occasionali, inoltre, non si devono raccogliere informazioni su scopo e natura. Sui quesiti avanzati circa l'identificazione dei soggetti autori delle operazioni, Banca d'Italia ha precisato che non è necessaria la presenza fisica del titolare effettivo al momento dell'identificazione mentre, ai fini dell'accertamento del titolare effettivo, occorre fare riferimento agli articoli 2359 cc e 93 Tuf. Inoltre, anche le società fiduciarie sono sottoposte agli obblighi di adeguata verifica e all'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate sulla identificazione del titolare effettivo. Sul regime semplificato, Banca d'Italia ed Economia hanno precisato che, nei casi di clienti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25, non vi è obbligo di registrazione di alcun dato nell'archivio unico informatico. Gli obblighi rafforzati di adeguata verifica, secondo Banca d'Italia, si hanno poi anche nel caso in cui il cliente non sia una persona politicamente esposta, ma lo sia il titolare effettivo.

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