E’ in attesa di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” il decreto legislativo di attuazione della terza direttiva sull’antiriciclaggio, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 16 novembre scorso. Il provvedimento, all’articolo 12, stabilisce che i consulenti del lavoro, quando svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione. Di fatto, dunque, le attività che riguardano l’amministrazione del personale e la redazione delle dichiarazioni dei redditi non comportano per il consulente l’obbligo di identificare il cliente e la continua verifica del rapporto intrattenuto.
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