Antiriciclaggio, impunite le comunicazioni tardive

Pubblicato il 07 ottobre 2006

L’Ufficio studi del Consiglio nazionale dei commercialisti e della Fondazione Aristeia ha diramato un comunicato in cui si approfondisce l’argomento degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti. In particolare, nel documento del Cdnc si legge che il termine di 30 giorni dalla notizia della infrazione di cui all’articolo 1, non assume carattere perentorio ai fini della comunicazione al Mef da parte dei professionisti. Cioè, il termine dei 30 giorni contemplato dall’articolo 7 potrebbe, quindi, apparire di tipo ordinatorio e non perentorio. Ciò, in relazione al fatto che i termini perentori devono essere espressamente previsti dalla legge, la quale invece nulla dispone in proposito. Il Consiglio nazionale, tuttavia, esprime cautela sulla propria posizione ritenendo ancora aperta la discussione sull’applicabilità o meno della sanzione nel caso di comunicazione da parte del professionista oltre il trentesimo giorno dal momento in cui abbia cognizione della violazione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy