Antiriciclaggio con obblighi a doppio regime
Pubblicato il 04 novembre 2008
La Corte di cassazione, con sentenza n. 25134 depositata il 14 ottobre scorso, distingue le operazioni bancarie "irregolari", per le quali l'obbligo di segnalazione grava solo sulla banca e non anche sul funzionario, dalle operazioni ritenute "sospette" ai fini della normativa antiriciclaggio, per le quali, per contro, l'obbligo ricade anche in capo al funzionario dell'istituto di credito o dell'intermediario. Sulla scorta di questo principio la Cassazione ha respinto il ricorso avanzato dal ministero dell'Economia contro una sentenza con cui il Tribunale di Salerno aveva accolto l'opposizione di un funzionario di banca contro la sanzione inflittagli per non aver segnalato alcune operazioni bancarie “irregolari”.