I soggetti che non hanno ottemperato alle rate previste dalle tre edizioni delle rottamazioni possono richiedere un nuovo piano di rientro senza saldare il pregresso. In merito allo sconto Ires sugli utili degli enti non commerciali, si specifica l’ambito oggettivo di applicazione.
Sono due delle precisazioni fornite nell’anteprima all’evento Telefisco 2021 in programma il 28 gennaio.
Ai sensi dell’articolo 13-decies, comma 5, DL n. 137/2020, coloro che all’8 marzo 2020 – data di entrata in vigore del DL 18/2020 che ha decretato la sospensione - sono decaduti dalle rateazioni possono chiedere una nuova dilazione del debito residuo, senza dover prima saldare le rate scadute.
Il comma 6 dell’articolo 13-decies ha esteso tale possibilità anche ai debitori che non hanno pagato le rate della prima e della seconda rottamazione.
A seguito di ciò, deve ritenersi superato quanto espresso in una delle prime Faq dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dove si era sostenuto che il debitore decaduto da un precedente piano di rateazione poteva partecipare alla nuova sanatoria solo se saldava le quote scadute.
L’istanza, si ricorda, va presentata entro il 31 dicembre 2021. Inoltre passa da 60mila a 100mila il limite di debito oltre il quale è necessario fornire prova della situazione di difficoltà economica.
Il massimo di rate richiedibili è di 72.
In merito al regime agevolato previsto dalla legge di Bilancio 2021 – sconto del 50% sull’Ires dovuta sugli utili degli non commerciali – viene fatta luce sul requisito richiesto dello svolgimento, senza scopo di lucro, di una o più attività di interesse generale, nei settori indicati.
Infatti, dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50%, a condizione che l’ente svolga senza scopo di lucro una o più “attività di interesse generale” in specifici settori, per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
I settori sono menzionati nel comma 45 della L. n. 178/2020 (tra cui famiglia e valori connessi; volontariato, filantropia e beneficenza; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; ricerca scientifica e tecnologica; arte, attività e beni culturali).
Pertanto, il riferimento non va a quanto contenuto nell’articolo 5 del Dlgs 117/2017, dove sono elencate le attività di interesse generale per gli enti del Terzo settore iscritti nel Runts.
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