Il commercialista è tenuto all’obbligo di segnalare all’Uif (Unità di Informazione Finanziaria) l’operazione sospetta che si sostanzia in enormi prelievi di contante da parte della società di cui tiene la contabilità.
E’ quando sostengono i giudici della Corte di cassazione, nella sentenza n. 2129 pronunciata il 22 gennaio 2024, in accoglimento del ricorso del Mef, a seguito della sentenza della Corte d'appello che aveva annullato la multa per più di 600 mila euro notificata al professionista.
Nei fatti, una Srl che commerciava in metalli ferrosi effettuava 186 prelievi di contante di cui una parte quando era applicabile la precedente disciplina antiriciclaggio del 1991 ed un’altra quando era in vigore la nuova disciplina di cui al Dlgs 231/2007: il tutto per circa 12 milioni di euro in poco più di due anni.
Il Mef elevava sanzione di circa 600.000 euro verso il commercialista che teneva la contabilità dell’azienda per aver omesso di segnalare l’operazione sospetta alla Uif - Unità di Informazione Finanziaria - per ambiguo prelevamento di contante.
Ma in Corte di appello la sanzione pecuniaria è stata annullata in base ai seguenti motivi:
Ma i suddetti motivi avanzati dalla Corte di appello sono stati oggetto di ricorso da parte del Ministero delle finanze, ritenendo che la Corte territoriale non avesse considerato il fatto che in circa due anni erano stato effettuati prelievi per 12 milioni di euro, “in assenza di qualsiasi giustificazione”; ciò poneva il sospetto che vi fossero attività illegali di ripulitura di denaro sporco.
Inoltre si ravvisavano elementi di anomalia consistenti nel prelevamento di ingenti somme di denaro contante – che il commercialista aveva sconsigliato – il che poneva dubbi sulla chiarezza delle operazioni.
In accoglimento delle doglianze del Ministero delle Finanze, la sentenza della Corte di cassazione n. 2129 del 22 gennaio 2024 aggiunge che Bankitalia ha diffuso un decalogo illustrando le anomalie che possono connotare certe operazioni bancarie.
Quindi, la sentenza impugnata non ha considerato alcuni fatti rilevanti per la decisione escludendo l’esistenza di un obbligo di segnalazione da parte del commercialista.
Infatti vene omesso di considerare che la Srl acquistava il materiale ferroso da privati, senza fatturazione, e quindi in maniera “non tracciabile”, e i residui ferrosi “apparentemente acquistati” venivano ceduti (la venditrice emetteva fatture di vendita) a una società acquirente, che probabilmente svolgeva il ruolo di “cartiera”.
In sostanza, la società in poco più di due anni ha avuto a disposizione ingenti somme di denaro contante “la cui destinazione non è stata documentata e pertanto è rimasta ignota”.
Alla luce dei chiari segni di anomalia nel modo di agire della società, era obbligo del professionista segnalare le operazioni formalmente anomale all’autorità amministrativa, per poter dar modo di controllare se il ricorso frequente e ingiustificato al contante fosse o meno finalizzato ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio e (dal 2008) l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
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